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Maggio 1, 2022 - By:

Trasporto merci

Per finalità di semplificazione e per favorire gli adempimenti amministrativi, in alcuni casi è consentito il rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà per autobus e veicoli adibiti al trasporto merci con revisione scaduta. Indipendentemente dal fatto che i relativi intestatari abbiano già richiesto o non ancora richiesto la seduta di revisione, ovvero che siano stati sottoposti a revisione con l’esito “Ripetere”.

Ecco l’elenco delle circostanze in cui si può fare la richiesta:

Reimmatricolazione a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento delle targhe; Duplicato del DU a seguito di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del DU originale, ovvero a seguito di variazione della denominazione dell’impresa o della sua sede o di aggiornamenti tecnici che non assorbono gli obblighi di revisione; Duplicato del DU a seguito di costituzione, trasferimento, modifica del titolo in base al quale l’intestatario ha la disponibilità dei veicoli da adibire al trasporto (proprietà, leasing, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto, ecc.), tranne nel caso di cessione del parco veicolare o di trasferimento di azienda ai fini dell’accesso al mercato.

Nelle ultime due ipotesi, gli UMC, in fase di controllo preliminare, dovranno verificare che per i veicoli oggetto di cessione o compresi nell’atto di trasferimento di azienda sussista il requisito della revisione in corso di validità. Il nuovo documento non abilita a circolare su strada

Poiché sul DU viene riportata la data dell’ultima revisione effettuata con esito “Regolare” e scaduta di validità, il nuovo documento non abilita a circolare su strada e l’eventuale violazione del divieto attiene esclusivamente all’ambito delle responsabilità in capo all’intestatario del veicolo e al relativo conducente ai sensi delle vigenti disposizioni del codice della strada.

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