Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
Maggio 17, 2022 - By:

Le disposizioni

Con una circolare il MIMS ha definito le disposizioni di attuazione del decreto dirigenziale relativo all’accesso alla professione e al mercato nel settore del trasporto stradale di merci. Le modifiche apportate dal Pacchetto mobilità dell’ Ue non consentono più agli Stati membri di imporre requisiti supplementari per l’accesso alla professione: dal punto di vista operativo, la procedura di accesso comporta solo la verifica dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento.

Requisito di stabilimento

Il requisito dello stabilimento viene dimostrato, come per il passato, con le norme di cui al Decreto MIT 25 gennaio 2012. Per quanto riguarda la condizione relativa alla disponibilità di veicoli la circolare precisa che – in attesa dell’applicazione dell’obbligo di registrazione al REN dei veicoli in disponibilità a titolo di noleggio senza conducente e dell’emanazione della nuova direttiva europea in materia l’impresa deve dimostrare di avere immesso o avere intenzione di immettere in circolazione almeno un veicolo in disponibilità a titolo di proprietà, in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio, di un contratto di leasing o di altro titolo consentito dalla disciplina nazionale.

Requisito di idoneità finanziaria

Ai fini della dimostrazione del requisito dell’idoneità finanziaria, le imprese devono dimostrare di disporre ogni anno, in capitale e riserve, di almeno:

euro 9000 per il primo veicolo a motore utilizzato; euro 5000 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 3,5 tonnellate; euro 900 per ogni ulteriore veicolo o insieme di veicoli accoppiati di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, destinati al trasporto di merci.

Qualora un’impresa abbia un solo veicolo destinato al trasporto di merci di massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, l’ammontare dell’idoneità finanziaria da dimostrare è pari a euro 9000, corrispondente, nella tabella sopra riportata, al primo veicolo a motore utilizzato. Eventuali altri veicoli appartenenti alla medesima fascia corrispondono ciascuno ad un valore da dimostrare pari a euro 900.

La circolare precisa infine che le imprese hanno la facoltà – per i primi 2 anni di attività – di dimostrare l’idoneità finanziaria mediante assicurazione di responsabilità professionale.

Attestato di idoneità professionale

La circolare, infine, fornisce indicazioni sul tema dell’idoneità professionale per le imprese che intendono svolgere trasporti internazionali con automezzi di massa compresa tra 2,5 e 3,5 Ton, per i quali dal 21 maggio 2022 è necessario possedere la Licenza Comunitaria.

Leave a comment